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Contratti e metaverso

Intervista ad Alessandro Negri della Torre, founder di LX20 LAW FIRM e a Jacopo Davassi CPO “Chief Product Officer” a The Nemesis e Product Owner di NFT presso “OneFootball” sul tema dei contratti nel metaverso.

È possibile parlare di “contratti” e altri atti giuridicamente rilevanti nel metaverso? 

A.Negri della Torre 

La maggior parte degli ordinamenti stabilisce norme che permettono l’identificazione di contratti a prescindere dal mezzo tecnico con cui questi sono conclusi. Parimenti, la maggior parte delle norme che regolano l’interazione tra individui non si basano sull’uso di specifiche tecnologie o mezzi. Pertanto, non si può escludere a priori che i metaversi possano costituire ambienti nei quali vengono compiuti atti giuridicamente rilevanti e, tra questi, anche la conclusione di contratti. Ciò premesso, diverse sono le complessità che emergono tra cui, ad esempio, l’identificazione del diritto applicabile ad un contratto conclusosi in uno spazio virtuale (anche decentralizzato) tra controparti site in Stati diversi oppure definire la “consegna” di un bene all’interno di un ambiente virtuale soprattutto se da questa deriva proprio il perfezionamento di un contratto. 

J. Davassi 

Il metaverso è una mera estensione dello spazio fisico reale, non dissimile da altri spazi puramente virtuali come quelli dei social network o dei videogiochi online. In questo senso, vi è possibile compiere tutti gli atti giuridicamente rilevanti che è già possibile compiere in questi spazi virtuali “tradizionali”, dalla compravendita al reato di diffamazione.
In aggiunta, la corrente implementazione tecnica del metaverso non è pienamente aperta e distribuita, ma è creata a discrezione di chi ne ha implementato lo smart contract, ed è quindi possibile identificare un “responsabile” per chi ne permette, o modera, i contenuti e definisce il novero delle attività a disposizione degli utenti.
Da un punto di vista teorico, infatti, non si può parlare di metaverso in senso lato, omnicomprensivo, bensì di singoli metaversi, separati fra di loro, che risiedono in parti diverse del blockchain che non sono collegate fra di loro. Per permettere un certo grado di interoperabilità fra esperienze è necessaria una specifica integrazione (i.e. per le identità virtuali, o avatars) la quale viene sviluppata e gestita da soggetti di diritto. 

Si parla sempre più spesso di “proprietà” nel metaverso soprattutto riferita ai land che compongono molti ambienti virtuali. È corretto? 

A.Negri della Torre 

La nozione di proprietà è un concetto tra i più intuitivi e, al contempo, tra i più complessi di qualunque ordinamento giuridico. Nei metaversi basati su tecnologie strutturate su registri distribuiti molto spesso gli asset (ad es. land, beni “mobili” virtuali, ecc.) sono rappresentati da NFT. L’associazione tra asset e NFT è tale da escludere che l’asset possa circolare (o essere duplicato) senza il consenso del soggetto che dispone dell’NFT. Se guardiamo alla definizione di proprietà nell’ordinamento italiano e, cioè, quella condizione per cui si è in grado di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo allora dovrebbe essere possibile concepire la “proprietà” di asset virtuali. Lo Studio si è occupato in diverse occasioni di costruire contratti relativi ad asset virtuali in ambienti virtuali che potremmo definire “metaversi” e diversi sono i temi cui prestare attenzione tra cui, in particolare, le modalità in concreto di trasferimento del diritto di proprietà (o di godimento) degli asset e il ruolo del gestore dell’ambiente virtuale. 

J. Davassi

Nell’ambito della proprietà degli asset digitali, sicuramente la rivoluzione che il blockchain ha portato a livello tecnico ha permesso di ridefinire il concetto di proprietà digitale, rivoluzionando ciò che si era consolidato nei decenni precedenti. Attraverso il c.d. ledger è oggi possibile attribuire in maniera esclusiva, pubblica e non hackerabile da soggetti male intenzionati, la correlazione fra un bene virtuale e un indirizzo di wallet. Questa correlazione è specificata nello smart contract del caso, e vale come rinnovato concetto di proprietà, dal momento che solo ed esclusivamente il soggetto titolare del wallet (i.e. colui che ne conosce la passphrase) può effettivamente disporne, e anche goderne, negli ambiti che offrono questa possibilità (si pensi alla c.d. PFP – profile picture- di Twitter). 

Quali sono secondo lei i limiti degli acquisti all’interno del metaverso? 

A.Negri della Torre 

Alcuni dei limiti più significativi per l’acquisto di asset virtuali nel metaverso sono, in primo luogo, il ruolo e le responsabilità del gestore (se individuato) dell’ambiente virtuale che in molti casi è essenziale perché l’asset possa essere oggetto di godimento da parte del “proprietario”. A questo si ricollega il problema della non interoperabilità dei metaversi che costituisce un limite alla possibilità di fruire di asset virtuali nel caso in cui si decida di essere presenti in più metaversi. Non solo, ma nel caso di acquisti di asset virtuali il tema del diritto applicabile e dei rimedi a disposizione è certamente rilevante. Nel caso di asset virtuali il cui acquisto ha effetti nel mondo reale (ad es., l’acquisto di un asset fisico in conseguenza dell’acquisto di un asset virtuale magari sottoforma di NFT) vi sono ulteriori complessità che si aggiungono a quelle anzidette. 

J. Davassi 

Come accennato poco sopra, non esistendo ancora un “vero” metaverso dal punto di vista teorico, credo che i limiti siano essenzialmente i medesimi degli spazi virtuali centralizzati, dal momento che il gestore del metaverso ha necessariamente una sede legale in un paese di cui deve rispettarne le leggi (si pensi alle normative antiriciclaggio dei vari coins associati ai metaversi). Inoltre, il limite all’utilizzazione di un bene è definito dalle implementazioni operative che vengono sviluppate dal gestore del metaverso. In altre parole, se una skin in Fortnite ha un chiaro ambito di funzionalità definito dallo sviluppatore, che ne permette l’utilizzo all’interno dell’esperienza di gioco, lo stesso non accade con gli NFT, che in larga parte rimangono inutilizzabili all’interno del metaverso (salvo che siano esplicitamente inclusi dal gestore), e da cui si dipana il problema della utility degli NFT che viene ampiamente dibattuta dalle varie communities online. 

Quali sono i rischi legali associati ai metaversi? 

A.Negri della Torre 

Come in ogni ambiente in cui si articola l’attività umana, anche nei metaversi possono esservi dei rischi. Si pensi al caso in cui due parti concludano un contratto consensuale all’interno di un metaverso e questo non sia eseguito da una delle parti in quanto stipulato in un ambiente “di gioco”. O, ancora, al caso in cui sia eseguita una parte delle prestazioni convenute (ad es., il trasferimento di un prezzo di criptovalute), ma l’altra prestazione (ad es., la consegna di un asset reale) non sia adempiuta. In questo caso è necessario stabilire la validità ed efficacia del contratto (o atto) e, nel caso, attivare i giusti mezzi di tutela. Nel caso in cui la transazione sia integralmente on-chain i rischi di inadempimento sono minori in quanto è ipotizzabile che la transazione sia eseguita da uno smart contract a tutela di entrambe le parti. Un altro aspetto particolarmente rilevante, soprattutto per quelle aziende che hanno investito in land per avere una presenza stabile nel metaverso, è assicurarsi l’impegno del gestore a mantenere in buono stato di funzionamento l’ambiente virtuale. È importante ricordare che i metaversi sono 

ambienti “privati” e, pertanto, possono essere soggette a norme di funzionamento specifiche che in parte corrispondono a quelle del mondo fisico. 

J. Davassi
A quanto detto, aggiungerei che i rischi sono principalmente dettati dalla stessa tecnologia blockchain, e sono relativi alla mancanza di un’entità centralizzata garante del negozio giuridico, e al vuoto normativo in taluni aspetti innovativi. Nel primo ambito, si pensi che se viene smarrita la passphrase ed il conseguente accesso al proprio wallet, non è possibile demandare ad alcuna autorità o entità la reintegrazione dell’accesso perduto, con conseguente perdita permanente di qualsiasi bene associato al proprio indirizzo. Infatti, dal momento che le password non risiedono sul cloud in forma criptata, ma esclusivamente sul device dell’utente (tecnologia private key), senza indirizzi email associati né altre forme di identificazione dell’utente, il proprietario del bene virtuale sopporta un rischio maggiore, rispetto alla proprietà digitale tradizionale. Nel caso di vuoti normativi, si pensi a quando una transazione viene invalidata a causa dell’alto numero di transazioni che avvengono contestualmente, ad esempio al lancio di una collection particolarmente appetibile di NFT: l’acquirente non consegue la proprietà del bene, ma è costretto comunque a pagarne i “costi di notarizzazione”, ovvero le gas fees

Come può tutelarsi l’utente? 

A.Negri della Torre 

Non esistendo fonti normative specifiche la principale raccomandazione che mi sentirei di dare è quella di leggere sempre i termini e condizioni del metaverso per conoscere le regole di esistenza dell’ambiente virtuale. Ad esempio, è importante conoscere quali siano gli impegni del gestore o come sia possibile acquisire la proprietà (direi più genericamente il controllo) degli asset di proprio interesse nel metaverso. Anche optare per transazioni completamente on- chain (ove possibile) costituisce un ulteriore presidio a tutela dell’utente. 

J. Davassi 

Certamente la conoscenza del funzionamento della tecnologia alla base del metaverso può aiutare a prevenire certi rischi, ad esempio relativi al furto di identità digitale. Rispetto al rischio di perdita di valore di un bene acquistato (i.e. land), invece, è un buon approccio investire in tecnologie consolidate (blockchain Ethereum) e con un numero relativamente alto di utenti. In ogni caso chi si avventura nel metaverso può definirsi un early adopter di una tecnologia innovativa, ed è necessario procedere con cautela, con la consapevolezza della presenza di rischi connaturati in un ambito non normato. 

Come definirebbe il metaverso dal punto di vista giuridico? 

A.Negri della Torre 

Allo stato non esiste una definizione giuridica di metaverso. In termini generali si potrebbe definire “metaverso” qualunque ambiente virtuale, permanente, pubblico e che permette l’interazione tra gli utenti. È un ambiente nel quale possiamo avere atti o comportamenti giuridicamente rilevanti, non solo sotto il profilo civilistico ma anche sotto quello penale. Come detto prima non vi sono ostacoli assoluti a che un metaverso possa permettere la stipula di un contratto o altri atti giuridicamente rilevanti purché risultino verificati i requisiti stabiliti dalla legge. Parimenti, si sono già verificati i primi casi di comportamenti penalmente rilevanti da parte di utenti a danno di altri utenti. 

J. Davassi 

La definizione giuridica procede dalla definizione generale, la quale non è dettata da alcuna autorità o ente – nonostante vari tentativi di incapsulare il metaverso in questa o quella definizione, a partire da Snow Crash di Neal Stephenson (1992). Fra di esse, spiccano l’unicità del metaverso (difatti la stessa esistenza di più metaversi è una contraddizione); la piena decentralizzazionel’essere open-source e non di proprietà di un’azienda; l’interoperabilità di tutti gli elementi; la scalabilità senza limiti; l’essere in tempo reale. Dal momento che nessuna attuale implementazione del metaverso include tutti gli elementi qui sopra menzionati, in questo senso una definizione giuridica di metaverso a mio avviso coincide ancora con quella di un “tradizionale” mondo virtuale, mentre una definizione giuridica di metaverso puro, che rispetti tutti gli elementi sopra menzionati, allo stato attuale d’implementazione tecnologica sarebbe solamente un esercizio teoretico. 

Quale rilevanza giuridica assumono atti e comportamenti adottati all’interno delle piattaforme di metaverso? 

A.Negri della Torre 

La rilevanza non dovrebbe essere dissimile da quella che viene attribuita agli stessi atti e comportamenti nel mondo reale, talvolta di peso non indifferente. Se assumiamo che dietro gli avatar del metaverso esistono persone fisiche (o persone dotate del potere di rappresentare legalmente persone giuridiche) – e questo è in sé un tema assolutamente rilevante quando si parla di diritto nel metaverso – allora possiamo concepire una serie di atti che nel mondo reale darebbero luogo a conseguenze anche significative. Dei contratti si è detto, ma si pensi anche al diritto penale. È sicuramente concepibile che tramite un avatar un malintenzionato compia atti utili a truffare terzi o altri atti illeciti (ad es. stalking, molestie ecc.). In generale, è bene partire dal presupposto che i comportamenti che si tengono nei metaversi possono avere conseguenze nel mondo reale. A tal proposito si parla sempre più frequentemente di “metalaw” o “metadiritto” volendo tradurre in italiano. 

J. Davassi 

Allo stato attuale, come spiegato sopra, non esistendo un metaverso puro, le fattispecie giuridiche sono da ricondursi in massima parte agli ambiti già conosciuti dei luoghi virtuali di aggregazione ed interazione degli utenti (social media, giochi online, etc.) 

Erogazione di servizi bancari, finanziari e assicurativi nel metaverso. Sarà possibile un domani parlare di una “metabanca”? 

A.Negri della Torre 

La storia ci insegna che anche l’uso di internet per l’erogazione di servizi regolamentati (pensiamo alla consulenza finanziaria o alla possibilità di eseguire pagamenti) era all’inizio un’idea rivoluzionaria. 

Non ritengo che il mezzo tecnico sia il fattore chiave nel concepire la presenza di un intermediario all’interno di uno spazio virtuale, bensì il rispetto delle norme che assistono l’offerta di servizi altamente regolamentati. Alla luce del fatto che gli intermediari centralizzati sono soggetti almeno all’ordinamento del proprio paese di costituzione, si dovrà guardare alla normativa locale per verificare la fattibilità di erogare i servizi di un intermediario nel metaverso. In questo caso, più che in altri, sarà importante stabilire con certezza le regole di funzionamento tecnico dell’ambiente virtuale prescelto. 

J. Davassi 

La tecnologia blockchain ha rivoluzionato l’ambito della finanza introducendo l’elemento della decentralizzazione, e in un certo senso si può già parlare di “metabanca” guardando a realtà come il bitcoin. Le esperienze che si possono avere metaverso possono – per definizione – essere multiformi e variegate, e fra di esse potrà certamente annoverarsi l’erogazione di servizi bancari, finanziari ed assicurativi, anche di tipo tradizionale (i.e. con le tradizionali banche) ma 

ciò non come elemento caratterizzante il metaverso in sé, bensì come ambito di collegamento di diverse possibilità, che include l’ambito finanziario. A riguardo della finanza decentralizzata, le regole di funzionamento di questi innovativi strumenti finanziari sono definiti dagli smart contracts che ne regolano il funzionamento, e hanno la possibilità di introdurre elementi di novità e possibilità che non erano pensabili né nel mondo fisico, né in quello virtuale tradizionale (si pensi alle royalties sulle successive vendite degli NFTs sul mercato secondario). 

Incognite ma anche tante potenzialità. Cosa di riserva il futuro? 

A.Negri della Torre 

Sicuramente lo sviluppo del “metadiritto” e una sempre maggiore integrazione tra atti e comportamenti umani e i metaversi. Si arriverà alla fine ad una integrazione forte tra mondo reale e mondo digitale con molti dei servizi trasportati o almeno duplicati in ambienti virtuali. Siamo pronti ad affrontare la sfida. 

J. Davassi 

Stiamo vivendo un periodo estremamente interessante di rivoluzione tecnologica legata all’espansione delle possibilità legati alla tecnologia blockchain, e in un tempo massimo di 5 anni assisteremo ad un consolidamento delle varie realtà operative in questo ambito. Non è semplice anticipare quello che accadrà, ma ciò che è alla base della promessa del metaverso, ovvero la piena interoperabilità di esperienze virtuali e reali, è il punto di arrivo, con il raggiungimento di quell’internet of things che da anni è visto come il culmine della curva di crescita tecnologica del nostro tempo. 

In occasione di Forum Banca 2022 incontra Alessandro Negri della Torre il 29 settembre durante il Fintech Smart Village, il più grande Ecosistema di Business per il mondo Fintech in Italia, in cui Banche, Startup e Tech Companies presentano, discutono e condividono nuove strategie di innovazione.

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