Abbiamo parlato con Maria Teresa Arata, Tax Specialist in Sorgenia per un aggiornamento sul contenzioso per i rimborsi delle Addizionali provinciali EE, anche alla luce delle ultime sentenze che hanno portato alla restituzione di accise non dovute.
Premessa
Come noto, l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell’Erario è stata ritenuta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con D.lgs. 48/2010.
A seguito dell’apertura a livello comunitario di una procedura di infrazione a carico dello Stato, l’addizionale è stata abrogata solo a decorrere dal 2012, con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale.
La Suprema Corte, nei giudizi di rimborso instaurati dai clienti finali nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, ha ritenuto la carenza di legittimazione dei primi a richiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria, dovendo gli stessi richiedere l’importo versato a titolo di addizionale tramite un’azione di ripetizione d’indebito nei confronti del proprio Fornitore.
Da qui, sono stati instaurati i risaputi giudizi ordinari che vedono coinvolti i Fornitori di energia.
Una volta accolta con “sentenza passata in giudicato” la richiesta dei consumatori finali in sede civile, il Fornitore può richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme versate seguendo l’iter di cui all’art. 14, comma 4, TUA.
L’esito di questo processo non è, purtroppo, certo.
Orientamento di prassi
Ad oggi, infatti:
- – per i pod con limite massimo di consumo mensile pari a 200.000 kWh, la cui istanza di rimborso va notificata alle provincie di competenza, le provincie rigirano la responsabilità allo Stato, adducendo che lo Stato sarebbe il diretto responsabile del pregiudizio a causa dell’omesso tempestivo recepimento della Direttiva comunitaria 2008/118/CE all’interno dell’ordinamento italiano o, comunque, del mancato rispetto dei principi cardine del Diritto dell’Unione che impediscono l’applicazione di tributi non aventi una finalità specifica.
- – per i pod con limite di consumo mensile superiore a 200.000 kWh, la cui istanza di rimborso va notificata all’Ufficio dogane competente, a seconda dell’Ufficio, gli approcci sono differenti. Per la maggior parte dei casi, gli Uffici stanno rimborsando interamente la quota capitale dell’add.le richiesta a rimborso, tuttavia in alcuni casi rimborsano solo la quota capitale relativa alle competenze successive ad aprile 2010, ritenendo che la Direttiva 2008/118/CE è stata recepita nel nostro ordinamento solo a decorrere dal I° Aprile 2010.
- – I rimborsi in alcuni casi, comunque, vengono erogati previa richiesta di documentazione aggiuntiva (es. copia fatture oggetto di rimborso, copia atto di reclamo del cliente etc) non richiesta dalla norma e, previa, verifica della non sussistenza di motivi ostativi di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/73 e di cui all’art. 23 del D.lgs. 472/97. Capita, infatti, che i rimborsi vengano sospesi anche per l’esistenza di cartelle di pagamento, anche non ancora notificate, di importi irrisori rispetto all’importo da rimborsare.