Esperto della fiscalità sui prodotti energetici e dell’energia elettrica è responsabile di istruire e condurre pratiche fiscali presso gli organi dell’Amministrazione Finanziaria.
È autore di numerose pubblicazioni in materia di accise e dogane.
Andrea Camerinelli ti aspetta il 24 gennaio ad Accise Power&Gas per una giornata di confronto tra Responsabili Accise e Fiscali e i massimi esperti su interpretazioni, giurisprudenza e applicazioni pratiche delle accise.
D. Nel settore delle accise i venditori sono operatori economici che, ovviamente se in buona fede, possono inconsapevolmente commettere errori nelle liquidazioni e nei pagamenti dell’imposta a seguito di dichiarazioni erronee, incomplete o purtroppo risultate (anche) in un secondo momento essere mendaci dei clienti finali utilizzatori. Una previsione normativa quella del TUA che in buona sostanza rende i venditori che operano in questo settore penalizzati per fatti e responsabilità esclusivamente riconducibili a soggetti terzi sui quali i suddetti soggetti obbligati d’imposta hanno possibilità di verifica e controllo nulle o davvero molto limitate.
Quali ne potrebbero essere le possibili soluzioni?
R. Nel campo delle accise chi vende energia elettrica e/o gas naturale destinato al consumo sul territorio domestico opera con la qualifica di “soggetto obbligato d’imposta” e ne paga l’accisa in base all’uso oggettivo (civile, industriale, fuori campo o agevolato) che di questo bene il cliente finale utilizzatore dichiara di farne. In particolare, qualora a seguito di una verifica fiscale si dovesse appurare che l’aliquota dell’accisa applicata in fattura sia ahimè irregolare poiché originata da una dichiarazione d’uso rilasciata in maniera “errata” dal cliente, il soggetto venditore è chiamato comunque a risponderne (con l’Avviso di Pagamento) versando l’importo corretto oltre all’indennità di mora e agli interessi previsti dal TUA per il ritardato versamento del tributo.
Nel corso della giornata verranno condivise le tecniche adoperate da parte dei soggetti obbligati d’imposta per cercare di limitare gli oneri economici che possono sorgere a causa dell’errato comportamento del soggetto utilizzatore finale del prodotto somministrato, vale a dire di colui che (anche se in buona fede) riesca ad ottenere un trattamento lato accisa di minore impatto economico in virtù di una dichiarazione d’uso poi invero risultata essere – es. a seguito di una verifica fiscale, a parere dell’Ufficio verificatore – essere mendace.
Dunque una previsione penalizzante per chi opera nel rispetto delle regole ma che proprio per tale ragione sarebbe (così come sentito su più tavoli) per lo meno da attenuare. Ma come? I relatori formuleranno delle proposte di modifica del TUA. I partecipanti avranno modo di confrontarsi su tutti questi temi.
D. Nel mondo del gas naturale gli operatori economici devono affrontare la corretta applicazione del meccanismo fiscale non solo delle accise armonizzate e di cui al TUA, bensì anche di quello delle addizionali regionali c.d. ARISGAN in merito al quale molti soggetti obbligati manifestano perplessità e incertezze di comportamento.
Quali suggerimenti si possono dare in merito?
R. Auspicando un buon esito, vorrei rilanciare in occasione della nostra giornata di studio un tema d’interesse per gli operatori economici del settore energetico riguardante l’immediata individuazione delle corrette aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (i.e. ARISGAN). Come noto il tributo in argomento colpisce le somministrazioni del gas naturale usato come combustibile nelle Regioni a statuto ordinario secondo le aliquote che vengono stabilite (da parte di ciascuna) con legge regionale pubblicata nel B.U.R..
Purtroppo si deve constatare che per l’operatore (in ragione dell’elevato numero delle Regioni) non è sempre agevole poter individuare con immediatezza la corretta aliquota del tributo da applicare, tanto più in presenza di variazioni. Talvolta è inoltre emerso che quelle pubblicate on line dalle Regioni nei relativi siti istituzionali non vengono neppure aggiornate in maniera regolare/in tempo reale come invero ci si dovrebbe attendere.
Queste difficoltà creano molta confusione e rimarcano in buona sostanza (è questo il mio personale avviso) la necessità della creazione di un meccanismo istituzionale e pubblico che sia in grado di fornire all’operatore il dato di riepilogo “ufficiale” di queste aliquote, cui potere attingere. Rectius, la pubblicazione/istituzione di una banca dati ufficiale e aggiornata delle ARISGAN!
Vorrei condividere questo auspicio.