Con Marta Volpi, Avvocato dello Studio Legale Associati Avvocati Sguerso abbiamo analizzato gli impatti legali e gli istituti giuridici coinvolti.
Dal 1° gennaio 2026, il cambio fornitore nel mercato dell’energia elettrica potrà avvenire entro 24
ore. La novità, prevista dalla Direttiva UE 2019/944 e recepita con il D.lgs. 210/2021, assegna ad
ARERA il compito di garantirne l’effettiva applicazione. L’Autorità ha già delineato le linee guida
attraverso i documenti di consultazione DCO 705/2022/R/eel e DCO 117/2025/R/eel.
Il momento giuridicamente rilevante sarà rappresentato dalla comunicazione al Sistema Informativo
Integrato (SII) da parte del nuovo fornitore, a seguito della richiesta del cliente e del perfezionamento
del nuovo contratto. Da tale comunicazione decorreranno le 24 ore entro cui il contratto dovrà
produrre effetti.
Un’accelerazione che cambia le regole del gioco
Questa drastica riduzione dei tempi, da tre settimane a un solo giorno, impone un ripensamento delle
dinamiche operative e legali. Tra i rischi principali emerge il fenomeno del cosiddetto turismo
energetico, ovvero clienti morosi che cambiano fornitore per sottrarsi alle conseguenze della propria
inadempienza. Ma il fenomeno è bilaterale: per ogni cliente in uscita, ne entra uno nuovo.
Le implicazioni giuridiche dello switch24
L’introduzione dello Switch24 incide su aspetti cruciali: modalità di perfezionamento del contratto,
validità della disdetta, esercizio del recesso. Per garantire che gli effetti si producano entro le 24 ore,
il contratto tra cliente e nuovo venditore deve risultare giuridicamente valido. Distinzioni spesso
considerate marginali, come quelle tra contratto per adesione e contratto stipulato per proposta e
accettazione, assumono un valore determinante, soprattutto in relazione al recapito delle
comunicazioni di disdetta e al rispetto dei termini di preavviso.
Un contratto non perfezionato secondo i criteri civilistici non produce effetti; una disdetta inefficace
o tardiva non interrompe il rapporto con il precedente fornitore, anche se il nuovo gestore ha già
avviato il subentro. Il risultato, sono obblighi di pagamento che permangono e contenziosi in potenza.
Effetti su altri istituti: diritto di ripensamento, morosità, CMOR
La nuova tempistica interseca altri ambiti rilevanti:
- L’esecuzione anticipata del contratto non elide il diritto di ripensamento.
- La costituzione in mora resta vincolata al termine di 40 giorni (come da norma primaria).
- Si prevede un aumento delle richieste CMOR, con impatto diretto sulla gestione interna degli
operatori.
Il caso del gas naturale e la “voltura switch”
Con la delibera 323/2025/R/com, ARERA ha esteso al settore del gas la possibilità di effettuare uno
switch contestuale alla voltura. Tuttavia, manca ancora il regolamento operativo da parte di
Acquirente Unico. Come osservato anche dai miei consulenti regolatori, questa è un’opportunità per
colmare un vuoto normativo: l’art. 5 della delibera consente l’annullamento di switch errati e il
ripristino della situazione precedente, un importante presidio per la tutela giuridica.
Incontra Marta Volpi il 18 settembre a Gestione del Credito.
Sarà l’occasione perfetta per un confronto con oltre 100 operatori sulle criticità che emergono dalla proposta di Switch in 24 ore e non solo.
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Ti aspettiamo!