Riforma Accise, cosa cambia per l’energia nel testo del decreto
Al momento il decreto di riforma delle accise non è stato ancora pubblicato.
A quanto risulta dalla stampa specializzata, il provvedimento è stato presentato alle Camere il 3 dicembre 2024 (vedi dossier allegato), e assegnato alle rispettive Commissioni Finanze e Bilancio, con termine per le osservazioni al 2 gennaio 2025, tuttavia, la Commissione finanze ha chiesto una proroga al 20 gennaio.
Cosa impatterà maggiormente sulle società di vendita
I punti toccati di nostro interesse sono tanti, riportiamo quelli che possono essere i più rilevanti per le società di vendita, considerando comunque che i testi a ns. disposizione non sono ancora definitivi:
- Nascerà una nuova figura denominata “soggetto obbligato accreditato” (SOAC) cioè il soggetto, obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, a cui è riconosciuto, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il possesso di una particolare affidabilità nell’ambito del regime fiscale dell’accisa > la qualifica avrà validità quadriennale, sarà rilasciata in relazione allo specifico settore fiscale di attività e sarà graduata in tre distinti livelli (Base, Medio e Avanzato), a ciascuno dei quali corrisponde la concessione di differenti benefici, opzionabili e attivabili su richiesta del soggetto accreditato, in base alle proprie effettive esigenze aziendali ed operative, al termine di un iter istruttorio previsto per il relativo rilascio.
- Verrà rideterminata la cauzione per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di EE e GAS nella misura del 15 per cento. Inoltre, si adeguerà l’importo della cauzione prestata entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento. Ciò affinché tale cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti.
- Le comunicazioni mensili saranno da presentare entro la fine del mese successivo (attualmente si presentano entro il entro il 1° del 3° mese successivo a quello di riferimento).
- Verrà introdotta la nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali; e dove per uso domestico deve intendersi ogni impiego del gas naturale preordinato alla combustione in unità immobiliari ad uso abitativo e nelle relative pertinenze; inoltre verranno ricompresi negli usi domestici una serie di soggetti ai quali si vuole far scontare un’aliquota più alta.
- Sarà previsto l’accertamento e la liquidazione dell’accisa sia EE che GAS sulla base di una dichiarazione semestrale in luogo di quella annuale attualmente vigente, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno > inoltre per i venditori ciascuna rata sarà calcolata in misura pari all’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di EE e GAS indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente a quello in cui la rata è versata.
- Per l’EE probabilmente verrà sostituito l’attuale calcolo dello smangiamento, usando al suo posto un criterio + semplice, cioè l’esenzione da accisa deve essere applicata relativamente ai primi 150 kWh di consumo mensili nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti con potenza impiegata fino a 3 kW.
- L’articolo 7, comma 1, stabilisce che le disposizioni recate dall’articolo 1 dello schema di decreto hanno effetto dal 1° luglio 2025. I commi 2, 3 e 4 introducono diversi termini temporali per l’applicabilità delle disposizioni in materia di riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC). I commi 5 e 6 recano ulteriori disposizioni concernenti gli esoneri da obblighi cauzionali applicabili ai soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità.
Scarica il Dossier completo con lo Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise – Atto del Governo n. 237
Non ci resta che darci appuntamento al 28 gennaio per un approfondimento su tutte le novità della riforma , ma anche per un costruttivo confronto su dubbi interpretativi, casi particolari e criticità comuni sulle procedure operative relative alle accise:
- Qual è il termine di decadenza dei rimborsi?
- Come avviene lo scarico delle responsabilità tra dogane ed enti territoriali in Corte di Cassazione? Quali sono i costi per le aziende?
- Qual è il soggetto competente per le addizionali provinciali di EE?
- Quali sono gli eventuali controlli e le richieste particolari lecite e illecite da parte della dogana?
- C’è la possibilità di richiedere il rimborso non al fornitore ma direttamente alle dogane?
- Come gestire la
- tempestiva alle dogane in caso di frodi da parte dei clienti, anche in assenza di dati?
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